Tribunale di Nocera Inferiore – Fallibilità di fondazione costituita ai sensi dell’art. 113 bis del D. Lgs. 267/2000.
Tribunale di Nocera Inferiore, Sez. I civ., 27 marzo 2015 – Pres. C. Marano, Giud. Est. M. Fucito, Giud. R. Cappiello.
Fondazione o associazione – Costituzione ex art. 113 bis D. Lgs. 267/2000 – Svolgimento di attività commerciale – Fallibilità – Sussistenza di una società occulta – Accertamento - Presupposto non necessario.
Una fondazione o un’associazione, quantunque formalmente costituita ai sensi dell’art. 113 bis del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) per la gestione in economia di un servizio di rilevanza pubblica, di dimensioni non tale da giustificare un affidamento mediante gara, può, qualora il suo statuto non abbia scopo solidaristico, né escluda il perseguimento di utili, di fatto svolgere un’attività materiale rientrante tra le attività tipiche dell’imprenditore commerciale e può, pertanto, in caso di sua insolvenza, essere riconosciuta come fallibile, anche laddove si possa escludere la sussistenza, ex commi quarto e quinto dell’art. 147 L.F., di una parallela società occulta svolgente in concreto tale genere di attività, in quanto tale assoggettabile a fallimento, con automatico fallimento dei suoi soci illimitatamente responsabili [nello specifico il tribunale ha accolto l’istanza di autofallimento proposta dal legale rappresentate pro tempore di una fondazione in liquidazione, escludendo però la fallibilità di soggetti che apparivano astrattamente responsabili delle attività poste in essere in ragione della non ravvisata sussistenza di una parallela società celata ai terzi]