Corte di Cassazione (501/2016) – Mancata ricostituzione della pluralità dei soci e fallibilità della società ex art. 10 l.f. entro l’anno dalla cancellazione dal registro delle imprese.

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Data di riferimento: 
14/01/2016

Cassazione civile, sez. I, 14 Gennaio 2016, n. 501. Pres. Aldo Ceccherini, Rel. Loredana Nazzicone.

Società di persone con due soli soci - Recesso di un socio - Mancata ricostituzione della pluralità dei soci - Estinzione della società - Esclusione - Conseguenze – Fallibilità.

Il recesso del socio da una società di persone composta da due soli soci (nella specie, una società in nome collettivo) e la mancata ricostituzione della pluralità della compagine sociale da parte del socio superstite determinano lo scioglimento della società, ex art. 2272, n. 4, c.c., non già la sua estinzione, con conseguente possibilità della stessa di essere sottoposta a fallimento entro l'anno dall'intervenuta cancellazione dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 10 l.fall. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17535.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: