Corte di Cassazione (1342/2016) – Non equiparabilità dell’opposizione allo stato passivo al giudizio d’appello e conseguenze della mancata comparizione dell'opponente.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 14/12/2017 - 16:34
Versione stampabile
Data di riferimento:
26/01/2016
Cassazione civile, sez. VI, 26 Gennaio 2016, n. 1342. Pres. Vittorio Ragonesi, Rel. Maria Acierno.
Opposizione allo stato passivo - Inapplicabilità delle norme dettate per il giudizio d'appello - Mancata comparizione della parte opponente già costituita - Improcedibilità dell'opposizione - Esclusione
L'opposizione allo stato passivo, regolata dagli artt. 98 e 99 l.fall., non è equiparabile al giudizio d'appello, ancorché abbia natura impugnatoria, sicché non si applicano le norme dettate per il procedimento di gravame e la mancata comparizione della parte opponente, tempestivamente costituitasi, in un'udienza successiva alla prima, non può dar luogo a pronuncia di improcedibilità dell'opposizione. (massima ufficiale)
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: