Corte di Cassazione (8092/2016) - Decorrenza del termine per la dichiarazione di fallimento ex art. 10 l.f. per l'imprenditore cessato dalla cancellazione del registro delle imprese.

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Data di riferimento: 
21/04/2016

Cassazione civile, sez. I, 21 Aprile 2016, n. 8092. Pres. Rosa Maria Di Virgilio, Rel. Loredana Nazzicone.

Decorrenza dalla cancellazione dal registro delle imprese del termine annuale ex art.10 l.fall. - - Prova da parte dell’imprenditore della cessazione dell'attività in epoca anteriore alla cancellazione dal registro delle imprese - Esclusione

Il termine di un anno, entro il quale l'imprenditore individuale che abbia cessato la sua attività può essere dichiarato fallito ai sensi dell'art. 10 l.fall. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007), decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese, senza possibilità per l'imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività. (massima ufficiale)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18601.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: