Corte di Cassazione (27054/2016) – Formalità per la notifica telematica dell’istanza di fallimento nel caso in cui l’amministratore unico della società resistente si trovi in stato di detenzione cautelare.
Cassazione civile, sez. VI, 27 Dicembre 2016, n. 27054. Pres. Dott. Vittorio Ragonesi, Rel. Antonio Genovese.
Notifica telematica dell’istanza di fallimento all’imprenditore ex art. 15, comma 3 l.fall. - Perfezionamento - Rispetto della sequenza procedimentale prevista dalla legge n. 221 del 2012 - Necessità - Amministratore unico della società resistente in stato di detenzione cautelare – Adempimento di ulteriori formalità da parte del Tribunale – Non necessità.
In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, la notifica telematica del ricorso, prevista dall'art. 15, comma 3, l.fall. - nel testo successivo alle modifiche apportategli dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012 - si perfeziona, ove sia rispettata la sequenza procedimentale stabilita dalla legge, anche nell’ipotesi in cui l’amministratore unico della società resistente sia, nel giorno della notifica e fino alla pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, in stato di detenzione cautelare, atteso che, come ritenuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 146 del 2016, le esigenze di contemperamento tra il diritto di difesa e gli obiettivi di speditezza e operatività, ai quali deve essere improntato il procedimento concorsuale, giustificano che il tribunale resti esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità, ancorché normalmente previste dal codice di rito, allorquando la situazione di irreperibilità dell'imprenditore debba imputarsi alla sua stessa negligenza ed a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico. (massima ufficiale)