Corte di Cassazione (622/2016) – Inapplicabilità della sospensione feriale dei termini alle cause inerenti alla dichiarazione ed alla revoca del fallimento compreso il ricorso per cassazione contro la decisione d'appello che respinge il reclamo avverso la

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Data di riferimento: 
15/01/2016

Cassazione civile, sez. I, 15 Gennaio 2016, n. 622. Pres. Aldo Ceccherini, Rel. Antonio Didone.

Ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che respinge il reclamo contro la dichiarazione di fallimento  - Sospensione dei termini durante il periodo feriale - Applicabilità – Esclusione.

La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, prevista dall'art. 1 della l. n. 742 del 1969, non si applica (ai sensi del successivo art. 3 della citata legge, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, approvato con r.d. n. 12 del 1941) alle "cause inerenti alla dichiarazione e revoca fallimento", senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi ed i diversi gradi del giudizio, sicché neppure opera con riguardo al ricorso per cassazione contro la sentenza di rigetto pronunciata in sede d'appello avverso la dichiarazione di fallimento. (massima ufficiale)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17610.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: