Corte di Cassazione (27830/2017) – Revocatoria fallimentare di atti costitutivi di titoli di prelazione: presunzione di conoscenza dell’insolvenza. Prosecuzione del giudizio di cassazione in caso di fallimento di una parte.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 novembre 2017 n. 27830 – Pres. Annamaria Ambrosio, Rel. Giuseppe Fichera.
Fallimento – Pluralità di debiti aventi diversa natura - Scaduti, non scaduti e contestuali - Costituzione della medesima garanzia reale – Operatività per l’intera posizione debitoria –Condizioni ex art. 67, primo comma, n. 3 L.F. - Riscontro - Revocabilità della garanzia nel suo complesso.
Revocatoria ex art. 67, primo comma, L.F. – Stato di insolvenza – Presunzione di conoscenza – Terzo – Indizi volti ad escluderla – Allegazione - Giudice di merito – Indicazione di indizi contrari – Motivazione adeguata – Controllo di legittimità – Improponibilità.
Giudizio di cassazione – Fallimento di una delle parti – Interruzione del processo – Esclusione – Principio dell’impulso d’ufficio.
In tema di revocatoria fallimentare, gli atti costitutivi di titoli di prelazione per debiti preesistenti non scaduti, sono inefficaci ai sensi dell’art. 67, comma primo, n. 3), l. fall., anche in presenza di altri debiti preesistenti e già scaduti ovvero contestualmente creati nei confronti del titolare della garanzia, restando l’atto pregiudizievole comunque inopponibile alla massa dei creditori per l’intera esposizione debitoria garantita. (Principio di diritto)
In sede di revocatoria ex art. 67, primo comma, L.F., la scelta, da parte dei giudice del merito, degli indizi che consentono di considerare inidonei gli elementi che il terzo vorrebbe fornissero la prova della sua inscientia decoctionis e di ritenere, pertanto, non superata la presunzione iuris tantum di conoscenza da parte del terzo dello stato d’insolvenza e, viceversa, affermata la piena conoscenza da parte dello stesso dell’effettiva lesività dell’atto oggetto di revocatoria, costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Non integra una causa di interruzione del giudizio, in sede di legittimità, la dichiarazione di fallimento di una delle parti, posto che nel giudizio di cassazione opera il principio dell’impulso d’ufficio, onde non trovano applicazione le comuni cause d’interruzione contemplate in via generale dalla legge. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2027830.2017_1.pdf