Tribunale di Treviso – Fallimento di società che abbia in precedenza conferito dei titoli, quale pegno irregolare, a garanzia di un affidamento: incameramento ad opera della banca del ricavato della relativa vendita.

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Data di riferimento: 
27/07/2017

Tribunale di Treviso, Sez. II civ., 27 luglio 2017 – Giudice Petra Uliana.

Società fallita – Pegno irregolare – Anteriore costituzione -  Istituto bancario – Escussione – Incameramento del ricavato – Compensazione ex art. 56 L.F. – Ammissibilità – Azione revocatoria intentata dal Fallimento – Rigetto.

Laddove una società, che abbia in precedenza conferito in pegno  dei titoli ad una banca a garanzia di un affidamento concessole, prevedendo che quell’istituto possa, in caso di suo inadempimento, venderli ed utilizzare quanto riscosso per ripianare lo scoperto di conto corrente, successivamente fallisca, la qualificazione come pegno irregolare di quell’accordo, consente alla banca di cedere quei titoli e di compensare ex art. 56 L.F. quanto ricavato con il credito da essa vantato nei confronti della correntista  e va, pertanto, conseguentemente rigettata l’azione revocatoria, successivamente intentata nei suoi confronti dal fallimento, volta a far dichiarare l’inefficacia dell’operato incameramento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Treviso%201717.2017.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: