Corte di Cassazione (535/2016) – Parere favorevole del curatore all’ammissione di un credito al passivo e dovere del giudice delegato, per disattenderlo, di verificare specificamente e non in via astratta gli elementi sui quali detto parere si basa.
Cassazione civile, sez. VI, 14 Gennaio 2016, n. 535. Est. Genovese.
Accertamento del passivo - Parere favorevole del curatore all’ammissione di un credito - Obbligo per il giudice delegato di verificare specificamente e non in via astratta gli elementi sui quali detto parere si basa - Sussistenza.
In sede di accertamento del passivo, il curatore, in quanto parte pubblica (al pari del PM), ha il dovere di non nascondere gli elementi di cui sia entrato in possesso per ragioni dell'ufficio esercitato (che è pur sempre quello di assicurare ai creditori la loro "par condicio", senza avvantaggiarne ma anche danneggiarne alcuni), specie quando questi siano il risultato del concreto atteggiarsi del principio di vicinanza della prova. Ne consegue che il suo parere favorevole all'ammissione di un credito allo stato passivo fallimentare non può essere disatteso dal giudice delegato in via astratta e generalizzata, in assenza di fatti che impongano di formulare eccezioni ufficiose agli elementi di prova che risultino già in possesso del curatore e senza che tali elementi siano specificamente verificati, eventualmente anche nel contraddittorio delle parti. (massima ufficiale)