Corte di Cassazione (23393/2016) Legittimazione del liquidatore di società cancellata al contraddittorio nel procedimento per dichiarazione di fallimento ed a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento.
Cassazione civile, sez. VI, 16 Novembre 2016, n. 23393. Pres. Massimo Dogliotti, Rel. Andrea Scaldaferri.
Società cancellata dal registro delle imprese – Legittimazione del liquidatore a contraddire nel procedimento e a proporre eventuale reclamo contro la sentenza – Sussistenza.
In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, la legittimazione al contraddittorio spetta al liquidatore sociale, poiché, pur implicando detta cancellazione l'estinzione della società, ai sensi dell'art. 2495 c.c. (novellato dal d.lgs. n. 6 del 2003), nondimeno entro il termine di un anno da tale evento è ancora possibile, ai sensi dell'art. 10 l.fall., che la società sia dichiarata fallita, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla cancellazione o nell'anno successivo, con procedimento che deve svolgersi in contraddittorio con il liquidatore, il quale, anche dopo la cancellazione, è altresì legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento, tenuto conto che, in generale, tale mezzo di impugnazione è esperibile, ex art. 18 l.fall., da parte di chiunque vi abbia interesse. (massima ufficiale)