Corte di Cassazione (26705/2017) – Incompatibilità della partecipazione del giudice delegato al collegio che decide dell’impugnazione ex art. 98 L.F.: necessità della sua tempestiva ricusazione.

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Data di riferimento: 
10/11/2017

Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 10 novembre 2017 n. 26705 – Pres. Francesco Antonio Genovese, Rel. Maria Acierno.

Fallimento – Stato passivo – Decreto di esecutività – Impugnazione - Collegio chiamato a decidere – Incompatibilità della partecipazione del giudice delegato – Necessità della tempestiva ricusazione.

L’incompatibilità ex art. 99, decimo comma, L.F. del giudice delegato, che ha pronunciato il decreto di esecutività dello stato passivo, a far parte del collegio chiamato a decidere sulla conseguente opposizione ex art. 98 L.F., non determina una nullità deducibile in sede di impugnazione, in quanto tale incompatibilità, non escludendo la potestas iudicandi del predetto giudice, quale magistrato addetto al tribunale che dell’impugnazione stessa è il giudice naturale, può dar luogo soltanto all’esercizio del potere di ricusazione, che la parte interessata ha l’onere di far valere, in caso di mancata astensione, nelle forme e nei termini  di cui all’art. 52, secondo comma, c.p.c. [nello specifico, la Corte ha cassato con rinvio la decisione del tribunale che non aveva accolto l’impugnazione del ricorrente per mancata tempestiva ricusazione di quel giudice, stante che lo stesso ricorrente  non aveva potuto conoscere entro l’ultima scansione temporale utile, ossia entro l’udienza di discussione, la composizione del collegio, non essendogli stata comunicata nel decreto di fissazione d’udienza]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2026705.2017.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: