Corte di Cassazione (26061/2017) – Azione revocatoria fallimentare ex art. 67 secondo comma L.F. nei confronti di una banca: elementi di prova della conoscenza dello stato d’insolvenza.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 novembre 2017 n. 26061 – Pres. Antonio Didone, Rel. Guido Mercolino.
Fallimento – Banca creditrice - Rimesse del fallito – Effettuazione in periodo sospetto - Azione revocatoria fallimentare – Art. 67, II comma, L.F. – Stato di insolvenza - Curatore – Prova della conoscenza – Creditore - Natura di agente economico qualificato – Circostanza rilevante.
Fallimento – Banca creditrice - Rimesse del fallito – Effettuazione in periodo sospetto - Azione revocatoria fallimentare – Art. 67, II comma, L.F. – Stato di insolvenza – Elementi presuntivi – Valutazione sia singola che complessiva – Assicurazioni fornite dal debitore- Irrilevanza.
Il consolidato principio affermato dalla giurisdizione di legittimità secondo il quale la conoscenza dello stato d’insolvenza da parte del creditore, nei cui confronti l’azione revocatoria fallimentare ex art. 67, secondo comma, L.F. viene intentata, dev’essere effettiva e non meramente potenziale, onde ne consegue la necessità che il curatore provi la sussistenza di concreti elementi di collegamento tra il convenuto ed i sintomi rivelatori dello stato di decozione, non esclude che si debba, comunque, porre i predetti elementi in relazione con la natura di agente economico qualificato da riconoscersi ad un particolare creditore [nello specifico, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione della Corte d’Appello per avere questa omesso di considerare che la banca creditrice, nei cui confronti, in un periodo da considerarsi sospetto ai sensi della predetta disposizione, erano state effettuate da un società in amministrazione controllata, poi sfociata nel fallimento, due cospicue rimesse, disponeva di informazioni, ordinariamente non accessibili ai comuni operatori, tali da consentirle di percepire i segnali della situazione di dissesto in cui versava la società debitrice]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Costituiscono elementi presuntivi sintomatici della consapevolezza da parte della banca dello stato di insolvenza di una società, fallita subito dopo aver effettuato a suo favore delle rimesse, da valutarsi non solo singolarmente, ma anche complessivamente: la circostanza che successivamente il conto corrente della debitrice avesse registrato solo versamenti volti a diminuire l’esposizione; le richieste di dilazione per la restituzione di un prestito anteriore; la rilevanza di alcune riunioni interbancarie, intercorse dopo la presentazione di alcuni piani di risanamento, significative di un allarme del sistema e la conoscenza da parte della banca stessa del bilancio di chiusura della debitrice che evidenziava una grave crisi finanziaria in atto ed una situazione di pesante indebitamento, stante che ai fini della scientia decoctionis non rileva la circostanza che quella società in tale sede avesse ipotizzato delle possibilità di ripresa, essendo ininfluente ai fini della valutazione dell’elemento psicologico del creditore la considerazione di quello del debitore. Allo stesso modo risulta irrilevante la circostanze che le altre banche, abbiano, nonostante lo stato di allarme, comunque, proseguito il rapporto con la debitrice, potendo tale scelta essere stata determinata dall’intento di ottenere pagamenti parziali o maggiori garanzie. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2026061.2017.pdf