Tribunale di Lucca - Sovraindebitamento: accesso dell’imprenditore agricolo sia alla procedura di composizione della crisi che a quella di liquidazione del patrimonio.
Tribunale di Lucca, 14 Novembre 2016. Est. dr. Giacomo Lucente.
Sovraindebitamento – Accesso dell’imprenditore agricolo alla procedura di liquidazione del patrimonio - Ammissibilità
La lettera della legge 3/2012 sembrerebbe consentire all’imprenditore agricolo [nel caso una società cooperativa silvicoltrice addetta alle sistemazioni idraulico-forestali] solo l’accordo con i debitori e non anche la liquidazione del patrimonio, prevista dalla successiva sezione II, art. 14 ter e seguenti, in realtà l’art. 14-ter, comma 1, l. n. 3/2012 ammette alla liquidazione tutti i soggetti per i quali non sussistono le condizioni di inammissibilità di cui all’art. 7 comma 2, lett. a) e b) della legge citata; tra tali soggetti rientra l’imprenditore agricolo, per il quale, in virtù dell’art. 7, comma II-bis la condizione di inammissibilità di cui alla lettera a) è esclusa. In altri termini si può affermare che il legislatore ha voluto ammettere alla liquidazione tutti i soggetti che hanno i requisiti per essere ammessi alla composizione della crisi per cui, alla luce di un’interpretazione sistematica delle norme, l’imprenditore agricolo può accedere sia alla procedura di composizione della crisi che a quella di liquidazione del patrimonio. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)