Tribunale di Pescara –Presupposto di ammissibilità della falcidia dell’IVA in sede di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art 7 della Legge 3/2012.
Tribunale di Pescara, 22 ottobre 2017 – Giudice delegato Fortieri Anna.
Crisi da sovrindebitamento – Ristrutturazione di debiti - Piano di accordo - Falcidia dell’IVA – Migliore convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria – Ammissibilità – Conformità con le prescrizioni dell’UE.
In materia di trattamento dell’IVA, dovendosi prediligere una interpretazione delle disposizioni che la concernono che sia conforme alle prescrizioni dell’Unione Europea, così come declinate nella sentenza 7 aprile 2016 della Corte di Giustizia laddove valorizza il miglior realizzo in concreto possibile, si deve ritenere, con riferimento ad un accordo di ristrutturazione dei debiti, che il divieto di falcidia di quel tributo, previsto dall’art. 7, primo comma, della Legge 3/2012, faccia implicitamente salva l’ipotesi che il piano preveda un trattamento migliore rispetto a quello consentito dall’alternativa liquidatoria di cui all’art. 14 ter della medesima legge [nello specifico, il tribunale, considerato che dalla relazione dell’O.C.C. risultava sia l’incapienza dei beni oggetto del privilegio di cui all’art. 2752, secondo comma, c.c., sia la maggior convenienza dell’accordo, ha dichiarato ammissibile la relativa proposta nonostante prevedesse la falcidia dell’IVA]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Pescara%2019.10.2017_0.pdf