Corte di Cassazione (17416/2017) – Fallimento e presupposto della rimessione in termini delle domande supertardive di ammissione al passivo. Legittimità costituzionale dell’art 101 L.F.
Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 13 luglio 2017 n. 17416 – Pres. Aniello Nappi, Rel. Rosa Maria Di Virgilio.
Fallimento – Credito di una banca - Insinuazione al passivo – Domanda supertardiva – Giustificazione del ritardo – Comunicazione ex art. 92 L.F. – Mancata ricezione – Motivazione valida – Spedizione irregolare – Conoscenza acquisita – Motivazione insufficiente.
Fallimento – Domande tardive di crediti – Art. 101 L.F. – Questione di illegittimità costituzionale – Infondatezza.
La rimessione in termini di una domanda c.d. supertardiva ai sensi dell’art. 101, quarto comma, L.F. non può riconoscersi alla banca creditrice che, per provare che il ritardo non è dipeso da causa ad essa imputabile, anziché appigliarsi alla mancata ricezione della comunicazione del curatore ex art. 92 L.F., si limiti a contestare che la stessa sia stata inviata non presso la sua sede legale ma presso la sua direzione generale, stante che quella circostanza rappresenta una mera irregolarità che non ha impedito in alcun modo alla banca la conoscenza di detta comunicazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
E’ manifestatamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 47 Cost., dell’art. 101 L.F., nella parte in cui prevede che la domanda di ammissione tardiva non possa essere proposta oltre il termine di cui al primo comma, posto che detta disposizione bilancia la possibilità del suo esercizio con l’esigenza di speditezza della procedura fallimentare in quanto non implica il sacrificio assoluto del diritto di credito [nello specifico, di una banca] perché consente la rimessione in termini del creditore che provi che il ritardo non è dipeso da causa a lui imputabile. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)