Corte di Cassazione (25167/2016) – Presupposti di fallibilità dell’impresa in stato di liquidazione.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 dicembre 2016 n. 25167 – Pres. Renato Bernabai, Rel. Massimo Ferro.
Impresa in stato di liquidazione - Presupposti soggettivi di fallibilità – Requisiti dimensionali di cui all’art. 1, secondo comma, L.F.- Possesso congiunto – Debitore che voglia negarne la sussistenza – Onere della prova.
Società in liquidazione – Stato d’insolvenza – Valutazione del giudice – Confronto tra attivo allo stato liquidabile e passivo esistente - Debitore che contesti la propria fallibilità – Equilibrio o eccedenza dell’attivo – Onere di allegazione e prova.
E’ incontroverso che nessun atto normativo speciale separa l’impresa in stato di liquidazione rispetto all’impresa in attività quanto ai presupposti soggettivi di fallibilità di cui all’art. 1, secondo comma, L.F., né quanto alla loro identificazione, né quanto alla ripartizione dell’onere della prova, posta in ogni caso a carico del debitore che voglia sottrarsi alla regolazione concorsuale della sua insolvenza ai sensi della legge fallimentare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Quando la società è in liquidazione, non proponendosi l’impresa di restare sul mercato, la valutazione del giudice, ai fini dell’applicazione dell’art. 5 L.F., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali onde ricade sul debitore, che contesti la propria fallibilità, l’onere di allegazione e prova dell’equilibrio o eccedenza dell’attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in rapporto con l’identica rappresentazione del passivo e dei tempi di incremento temporale dello stesso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)