Tribunale di Roma – Deposito del ricorso di concordato in bianco e contestuale istanza di autorizzazione alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici: inammissibilità.

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Data di riferimento: 
20/10/2017

Tribunale di  Roma, Sez. Fall., 20 ottobre 2017 – Pres. Antonino La Malfa, Rel. Lucia Odello, Giud. Luigi Argan.

Concordato con riserva – Debitore - Deposito del ricorso - Procedure di affidamento di appalti pubblici - Autorizzazione alla partecipazione - Istanza contestuale – Assenza del piano - Disciplina ex art.186 bis, commi IV e V, L.F. – Inapplicabilità - Tribunale – Impatto economico - Funzionalità alla prosecuzione dell’attività di impresa - Valutazioni impossibili – Codice degli Appalti – Esecuzione dei contratti già stipulati – Ammissibilità – Partecipazione a nuove gare -  Preclusione.

Concordato con riserva – Deposito del ricorso - Procedure di affidamento di appalti pubblici -  Autorizzazione alla partecipazione – Istanza ex art. 161, settimo comma, L.F. – Sostenibilità  e strumentalità al piano dell’operazione – Documentazione attestante – Presentazione non ancora avvenuta - Inaccoglibilità della domanda.

Nell’ipotesi che, contestualmente al deposito, ai sensi dell’art. 161, sesto comma, L.F., di un ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato in bianco, il ricorrente richieda al Tribunale di essere autorizzato a partecipare a procedure di affidamento di appalti pubblici, si deve ritenere che non possa trovare applicazione la disciplina prevista dall’art. 186 bis, quarto e quinto comma, L.F., dovendosi aderire al filone interpretativo che sostiene che l’ambito di operatività di detta norma debba essere limitato al periodo di tempo compreso tra il deposito della domanda di concordato pieno e l’ammissione alla procedura, con l’esclusione della possibilità di farvi ricorso, prima della presentazione della proposta e del piano, nell’ambito del concordato con riserva. Ciò in quanto non risulta possibile al Tribunale valutare l’impatto economico dell’appalto e, vertendosi in ambito di concordato con continuità, la sua funzionalità alla prosecuzione dell’attività di impresa quale strumento per la miglior soddisfazione dei creditori ed, altresì, in quanto il novellato codice degli Appalti, all’art. 110, stabilisce che l’impresa che ha presentato domanda di concordato in bianco possa proseguire nella sola esecuzione dei contratti già stipulati, facendo così presumere che risulti preclusa la possibilità per la stessa di partecipare a nuove gare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Stante l’assenza della documentazione attestante la sostenibilità dell’operazione prospettata e la sua strumentalità al piano, si deve ritenere non possa trovare accoglimento, anche qualora venga interpretata come formulata  ai sensi dell’art. 161, settimo comma, L.F., la richiesta formulata dal debitore, contestualmente al  deposito di un ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato con riserva, di autorizzazione alla partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18308.pdf

 

 

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: