Corte d’Appello di Milano – Sospensione della liquidazione dell’attivo in sede fallimentare: esperibilità dei rimedi ex artt. 19 e 26 L.F.

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Data di riferimento: 
05/10/2017

Corte d’Appello di Milano, Sez. IV civ., 05 ottobre 2017 – Pres. Maria Luisa Padova,  Cons. Rel. Monica Fagnoni – Cons. Rossano Taraborrelli.

Dichiarazione di fallimento – Reclamo – Ricorso in Cassazione – Pendenza – Reclamo avanti alla Corte d’Appello – Istanza di sospensione della liquidazione dell’attivo – Inammissibilità.

Dichiarazione di fallimento – Reclamo - Decisione da parte della Corte d’Appello – Termine per la proposizione dell’istanza ex art. 19 L.F. – Possibili tutele alternative - Organi della proceduta –  Sospensione della liquidazione –  Gravi motivi – Riscontro - Facoltà esercitabile in qualsiasi momento –  Ricorrente -  Provvedimenti del G.D. concernenti la liquidazione -  Reclamo ex art. 26 L.F. – Proponibilità.

Dal momento che la disposizione dell’art. 19 L. Fall. costituisce in ambito fallimentare uno strumento alternativo e sostitutivo del regime ordinario, previsto ex art. 373 c.p.c.,  di sospensione dell’efficacia esecutiva delle sentenze di merito in attesa della decisione finale dell’impugnazione da parte della Cassazione, risulta inammissibile il ricorso proposto avanti alla Corte d’Appello volto ad ottenere, pendente quello innanzi alla Suprema Corte avverso la decisione del reclamo  proposto nei confronti della sentenza dichiarativa del fallimento, la sospensione della liquidazione dell’attivo, stante che la competenza della stessa Corte d’Appello ad assumere una tale decisione cessa con la chiusura del procedimento che definisce la fase del reclamo ex art. 18 L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Ferma la possibilità di esperire il ricorso ex art. 19 L.F. solo fino all’avvenuta decisione da parte della Corte d’Appello del reclamo ex art. 18 L.F. avverso la sentenza dichiarativa del fallimento, risulta pur sempre possibile, di fronte a gravi e riscontrati motivi, per gli organi della procedura valutare, in qualsiasi momento, l’opportunità di sospendere la liquidazione dell’attivo, restando assicurata la tutela del ricorrente insoddisfatto dal generale rimedio del reclamo previsto dall’art. 26 L.F., azionabile anche nei confronti dei provvedimenti del Giudice Delegato relativi alla liquidazione stessa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18301.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: