Corte di Cassazione (24296/2017) – Fallimento del debitore principale e presupposti di salvaguardia dei diritti dei creditori nei confronti dello stesso e dei suoi fideiussori.
Corte di Cassazione, Sez. III, 16 ottobre 2017 n. 24296 – Pres. Roberta Vivaldi, Rel. Cosimo D’Arrigo.
Dichiarazione di fallimento – Debiti in corso garantiti da fideiussione - Debiti non ancora scaduti - Art. 55 L.F. – Scadenza da considerarsi coincidente con la pronuncia – Diritti del creditore nei confronti del fideiussore – Salvaguardia - Istanza nei confronti del debitore principale - Proposizione entro il termine di sei mesi dalla dichiarazione – Condizione necessaria.
Fideiussione – Beneficio di escussione – Previsione - Fallimento del debitore principale – Diritti nei confronti dei fideiussori - Salvaguardia - Insinuazione al passivo – Istanza da proporsi entro sei mesi dalla apertura del fallimento – Fideiussione senza beneficio di escussione – Solidarietà tra coobbligati – Insinuazione al passivo e azione giudiziaria nei confronti del fideiussore – Iniziative alternativamente percorribili - Rispetto del termine di sei mesi – Necessità.
“In caso di fallimento del debitore principale, il debito garantito da fideiussione che non sia ancora scaduto deve intendersi tale, ai sensi dell'art. 55 l.fall., comma 2, alla data di dichiarazione del fallimento, con la conseguenza che da questa data decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957 c.c., comma 1, per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore “. (Principio di diritto)
“In caso di fideiussione con pattuizione del beneficio di escussione (art. 1944 c.c., comma 2), se il debitore principale fallisce, il creditore garantito, per evitare la decadenza dalla fideiussione prevista dall'art. 1957 c.c., comma 1, non potendo più assumere iniziative individuali, deve proporre istanza di insinuazione al passivo fallimentare nel termine semestrale previsto dallo stesso art. 1957 c.c., decorrente dalla data di apertura della procedura concorsuale. Viceversa, in ipotesi di fideiussione senza beneficio di escussione (c.d. fideiussione solidale - art. 1944 c.c., comma 1), il creditore, esercitando la facoltà di scelta che è propria delle obbligazioni solidali, potrà promuovere le sue "istanze" indifferentemente nei confronti del debitore principale fallito (mediante domanda di ammissione al passivo del fallimento) ovvero nei confronti del garante (nelle forme ordinarie)” ( Principio di diritto) [nello specifico la Corte ha rilevato che la fideiussione non prevedeva il beneficio di escussione e che, pertanto, il creditore, per far salvi i suoi diritti nei confronti dei fideiussori, avrebbe potuto limitarsi ad agire giudizialmente nei loro confronti, purché le istanze ex art. 1957, primo comma, c.c., fossero state proposte entro il termine di sei mesi dalla apertura del fallimento del debitore principale]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)