Corte di Cassazione (16856/2017) – Concordato preventivo e decreto di liquidazione del compenso al commissario giudiziale: obbligo di motivazione almeno sommaria.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
07/07/2017

Corte di Cassazione, Sez. I, 07 luglio 2017 n. 16856 – Pres. Massimo Dogliotti, Rel. Giuseppe Fichera.

Concordato preventivo - Compenso al commissario giudiziale –Tribunale – Decreto di liquidazione – Necessaria motivazione – Sufficienza.

Il giudice, nel motivare il decreto di liquidazione del compenso al commissario giudiziale, può limitarsi ad indicare quali elementi, tra quelli indicati nell'istanza che lo ha sollecitato, lo abbiano convinto ad assumere il provvedimento richiesto, senza doverli trascrivere tutti nel decreto, essendo comunque tenuto, in ottemperanza all'obbligo di motivazione impostogli dall'art. 111, comma 6, Cost., a dar prova, anche per implicito, di aver considerato tutta la materia controversa (Massima ufficiale) [nello specifico la Corte ha escluso la lamentata assoluta mancanza di motivazione, in quanto ha riscontrato che il tribunale, nel decreto impugnato, aveva non solo valutato, sinteticamente richiamandola, l’attività svolta dal commissario giudiziale nel corso della procedura di concordato preventivo, ma aveva anche precisato i criteri utilizzati per la liquidazione del compenso, rinviando espressamente ai criteri, come previsti dall’art. 5, primo comma, del D.M. 25 gennaio 2012 n. 30, dell’attivo realizzato e del passivo accertato]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17926.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: