Corte di Cassazione (23728/2017) - Notifica del ricorso per dichiarazione di fallimento alla società cancellata e in liquidazione e non applicabilità degli artt. 138 e segg. e 145 c.p.c.

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Data di riferimento: 
10/10/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10 Ottobre 2017, n. 23728. Pres. Scaldaferri - Rel. Ferro.

Ricorso per la dichiarazione di fallimento – Società cancellata e in liquidazione – Notifica ex art. 15 l.f. – Validità – Notifica ex artt. 138 e segg o 145 c.p.c. – Ipotesi non previste.

Anche nel caso della società cancellata dal registro delle imprese e già in liquidazione il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato, ai sensi della L.Fall., art. 15, comma 3, - nel testo novellato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 -, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero quando, per qualsiasi ragione, non risulti possibile la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante sempre dal registro delle imprese e, in caso di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo dove la medesima aveva sede; va escluso, pertanto, che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli artt. 138 e segg. o 145 c.p.c., (a seconda che l'impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società. (Francesco Gabassi) (riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18246.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: