Corte di Cassazione (23576/2017) – Insinuazione al passivo sulla base dell’estratto di ruolo di un credito di natura tributaria ed eccezione di prescrizione formulata dal curatore in fase di verifica.

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Data di riferimento: 
09/10/2017

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 ottobre 2017 n. 23576 – Pres. Antonio Didone, Rel. Mauro Di Marzio.

Fallimento - Credito di natura tributaria – Ruolo non autenticato – Conformità all’originale -  Attestazione resa dal collettore delle imposte – Ammissibilità dell’insinuazione al passivo.

Fallimento -  Credito di natura tributaria – Insinuazione al passivo – Fase di verifica – Curatore - Eccezione di prescrizione – Valutazione del giudice delegato – Inammissibilità – Giudizio riservato alla Commissione Tributaria – Competenza esclusiva – Ipotesi particolare - Curatore - Impugnazione del ruolo o della cartella esattoriale avanti alla Commissione – Pretesa tributaria sub iudice –  Giudice delegato – Possibile ammissione al passivo con riserva.

Cartelle esattoriali – Mancata tempestiva impugnazione – Contestazioni coperte da giudicato.

Giusta il disposto dell’art. 87 del D.P.R. 602/1973, va considerata ammissibile l’insinuazione al passivo di un credito avente natura tributaria anche se fondata solo sugli estratti di ruolo, e ciò anche se gli stessi non risultino autenticati nelle forme di legge, essendo sufficiente che la parte del ruolo relativa al contribuente sia munita della dichiarazione di conformità all’originale resa dal collettore delle imposte; ciò in quanto lo stesso esercita le stesse funzione dell’esattore, di cui è coadiutore, che, a sua volta, quale depositario del ruolo, è autorizzato a rilasciarne copia. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Stante l’attribuzione alle Commissioni tributarie, a norma del D. Lgs. 546/1995, come sostituito dall’art. 12, comma secondo, della legge 448/2001, della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si deve inevitabilmente ritenere che il giudice delegato non possa conoscere delle eccezioni [nello specifico, di prescrizione] formulate dal curatore al fine di paralizzare, nella fase di verifica dello stato passivo fallimentare, l’ammissione al passivo di un credito tributario;  ciò a meno che il curatore fornisca la prova di aver tempestivamente impugnato, dinnanzi alla Commissione Tributaria appunto,  il ruolo o la cartella esattoriale, laddove notificata,  nel qual caso potrà ottenere dal giudice delegato che l’ammissione al passivo del creditore istante, la cui pretesa tributaria sia ancora sub iudice, venga ammessa al passivo con riserva. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La mancata tempestiva impugnazione delle cartelle esattoriali consente di ritenere coperte dal giudicato tutte le contestazioni che avrebbero potuto essere validamente proposte avverso il predetto atto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2023576.2017.pdf

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