Corte di Cassazione (5374/2016) – Comunicazione via PEC da parte della cancelleria della sentenza di rigetto del reclamo ex art. 18 L.F.: inidoneità a far decorrere il termine per il ricorso in cassazione.

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Data di riferimento: 
18/03/2016

Corte di Cassazione, Sez. VI civ. -1, 18 marzo 2016 n. 7374 – Pres. Massimo Dogliotti, Rel. Andrea Scaldaferri.

Dichiarazione di fallimento – Reclamo ex art. 18 – Rigetto – Cancelleria – Comunicazione integrale della decisione – Termine per il ricorso in Cassazione – Decorrenza -  Inidoneità.

La comunicazione via PEC da parte della cancelleria della corte d’appello del testo integrale del provvedimento che rigetta il reclamo proposto ai sensi dell’art. 18 L.F. avverso la sentenza dichiarativa del fallimento non è idonea, neppure ove sia stata effettuata anteriormente alla modifica, operata a far tempo dal 19/08/2014 dal D.L. n.90 del 24/06/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11/08/2014, dell’art. 133 c.p.c. che ha escluso tale possibilità, a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione di tale decisione, in quanto l’esecuzione formale della notifica non può essere surrogata da una mera comunicazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[vedi in senso difforme Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 maggio 2016 n. 10525 in questa rivista   https://www.unijuris.it/node/3675]

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17897.pdf

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: