Corte di Cassazione (12925/2017). Reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento e interrogatorio libero del curatore anche non costituito. Inapplicabilità al giudizio di reclamo dei limiti previsti dagli articoli 342 e 345 c.p.c.
Cassazione civile, sez. I, 23 Maggio 2017, n. 12925. Pres. Aniello Nappi – rel. Mauro Di Marzio.
Opposizione ex art. 18 l.fall. alla sentenza di fallimento - Interrogatorio libero del curatore - Sua costituzione in giudizio - Necessità – Esclusione
Giudizio di opposizione ex art. 18 l.fall. alla sentenza di fallimento – Limiti previsti dagli articoli 342 e 345 c.p.c. in tema di nuove allegazioni e nuovi mezzi di prova – Inapplicabilità.
Il curatore fallimentare può rendere l'interrogatorio libero ex art. 117 c.p.c. nel corso del procedimento di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, anche ove non sia ivi costituito, poiché si tratta di attività processuale per la quale non è necessaria l’assistenza del difensore. (massima ufficiale)
Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ex articolo 18 della legge fallimentare, come modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, che ha ridenominato il precedente istituto dell'appello, adeguandolo alla natura camerale dell'intero procedimento, è caratterizzato, per la sua specialità, da un effetto devolutivo pieno. Ne consegue l'inapplicabilità dei limiti previsti dagli articoli 342 e 345 c.p.c. in tema di nuove allegazioni e nuovi mezzi di prova. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).