Corte di Cassazione (18685/2017) – Fallimento e insinuazione al passivo: limite temporale del riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. in caso di plurimi incarichi professionali.
Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 27 luglio 2017 n. 18685 – Pres. Francesco Antonio Genovese, Massimo Ferro.
Fallimento – Insinuazione al passivo – Credito del professionista o del prestatore di opera intellettuale – Riconoscimento del privilegio – Limite - Biennio previsto dall’art. 2751 bis n. 2 c.c. - Momento in cui l’incarico è cessato - Decorrenza cui fare riferimento – Data della dichiarazione di fallimento – Esclusione.
Fallimento – Insinuazione al passivo – Credito del professionista o del prestatore di opera intellettuale – Riconoscimento del privilegio – Pluralità di incarichi – Limite temprale – Complessivo rapporto - Necessario riferimento - Incarichi già conclusi anteriormente – Esclusione.
Il biennio previsto dall’art. 2751 bis n. 2 c.c. per il riconoscimento del privilegio con riferimento alla retribuzione del professionista e di ogni altro prestatore di opera intellettuale, decorre dal momento in cui l’incarico professionale è stato portato a termine o è comunque cessato, allorché il credito dell’onorario è divenuto liquido ed esigibile, e non dal momento della dichiarazione di fallimento; ciò in quanto, dato il carattere unitario dell’esecuzione dell’incarico e dei relativi onorari, il privilegio copre anche il corrispettivo dell’attività svolta prima del biennio anteriore alla cessazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In caso di plurimi incarichi il limite temporale, ex art. 2751 bis n. 2 c.c., degli “ultimi due anni di prestazione” va riferito al complessivo rapporto professionale, restando fuori dal privilegio il corrispettivo degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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