Corte d’Appello di Napoli – Accordi di ristrutturazione dei debiti e problematiche inerenti la pubblicazione ed il controllo del tribunale in sede di omologazione. Omessa decisione sulle spese.

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Data di riferimento: 
26/07/2017

Corte d’Appello di Napoli, Sez. I civ., 26 luglio 2017 – Pres. Maria Rosaria Cultrera, Cons. Rel. Ilaria Pepe, Cons. Pasquale Maria Cristiano.

Accordi di ristrutturazione dei debiti – Applicazione analogica dell’art. 152 L.F. – Esclusione -   Delibera degli amministratori  - Deposito ed iscrizione nel registro delle imprese – Non necessità –  Concordato fallimentare - Legislatore – Disciplina volutamente difforme.

Accordi di ristrutturazione dei debiti – Piano e relazione del professionista – Mancata pubblicazione nel R.I. – Omologazione – Declaratoria di inammissibilità e rigetto – Esclusione – Obbligo di pubblicazione del solo accordo – Vuoto di tutela dei creditori – Insussistenza.

Accordi di ristrutturazione dei debiti – Omologazione – Sindacato del tribunale – Indagine necessaria – Modalità esecutive - Non contrarietà a norme imperative – Relazione del professionista - Scopo delineato dal legislatore – Perseguimento della causa -  Creditori estranei - Assicurazione del soddisfacimento integrale.

Accordi di ristrutturazione dei debiti – Omologazione – Sindacato del tribunale – Controllo delle scritture contabili – Esclusione – Documenti allegati al ricorso – Veridicità dei dati aziendali – Consistenza materiale e giuridica – Verifica possibile.

Spese di lite – Parti del giudizio – Contrapposizione inesistente - Giudice – Condanna alle spese – Decisione necessariamente e legittimamente omessa.

Si deve escludere che possa applicarsi analogicamente agli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis L.F. una norma, quale l’art.152 L.F., disciplinante il concordato fallimentare (in particolare laddove, nel terzo comma, prescrive che la delibera della proposta da parte degli amministratori delle società di capitali debba essere depositata ed iscritta nel registro delle imprese), in quanto non è possibile qualificare come materie analoghe i procedimenti concorsuali e detti accordi ed in quanto non si può neppure ritenere che sussista nella normativa che riguarda questi ultimi un vuoto normativo che giustifichi l’applicazione analogica della disposizione concordataria, dovendosi piuttosto ritenere che il legislatore abbia volutamente disciplinato in modo difforme gli adempimenti formali necessari per i diversi istituti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Non può ritenersi preclusiva dell’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti la mancata pubblicazione nel R.I., unitamente a quella dello stesso accordo, anche del piano e della relazione del professionista, in quanto dal tenore letterale dell’art. 182 bis L.F. non può dedursi l’obbligo di pubblicazione di ulteriore documentazione ed in quanto non può in particolare ipotizzarsi che la mancata pubblicazione della stessa possa giustificare l’immediato rigetto o l’immediata declaratoria di inammissibilità dell’istanza di omologazione, stante l’impossibilità di introdurre in via interpretativa un vera e propria sanzione non espressamente prevista. Ciò anche in ragione del fatto che, pur in assenza di un tale obbligo, non si verifica un vuoto di tutela a danno dei creditori interessati a proporre eventuale opposizione, essendo comunque possibile ai creditori estranei accedere alle informazioni di dettaglio dell’accordo, sia mediante istanza di visibilità del fascicolo processuale, sia mediante reclamo avente natura ampiamente devolutiva. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Alla luce dei principi applicabili in materia di concordato preventivo, cui è necessario rifarsi, si deve convenire sul fatto che anche in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti, ferma l’impossibilità per il Tribunale di valutare la convenienza economica dell’accordo, la verifica allo stesso demandata debba consistere nella verifica delle modalità esecutive dello stesso al fine di escludere che si pongano in contrasto con norme imperative, nonché della relazione del professionista per accertare che assicuri il concreto perseguimento dello scopo delineato dal legislatore allorquando ne ha previsto il deposito, ossia che assolva alla funzione informativa sull’attuabilità dell’accordo con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nei termini di legge, in tal modo perseguendo la causa concreta di ristrutturazione ed uscita dallo stato di crisi della specifica impresa richiedente l’omologazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In sede di omologazione di un accordo di ristrutturazione è precluso al Tribunale il controllo sulla regolarità ed attendibilità delle scritture contabili (la cui regolare tenuta non è più prevista tra le condizioni di ammissibilità del concordato e che, pertanto l’imprenditore non deve  neppure in tale differente sede depositare), ma è allo stesso viceversa permesso, in virtù del richiamo operato dall’art. 182 bis L.F. al disposto dell’art. 161 L.F., il sindacato, sotto il profilo della loro effettiva consistenza materiale e giuridica, sulla veridicità dei dati aziendali esposti nei documenti prodotti unitamente al ricorso (l’aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, lo stato analitico ed estimativo dell’attivo patrimoniale e l’elenco nominativo dei creditori e dei titolari di diritti reali sui beni del debitore istante). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In tema di regolamentazione delle spese di lite, laddove non sia dato riscontrare una vera e propria contrapposizione di posizioni soggettive,  si deve escludere che il giudice possa ex art. 91 c.p.c. assumere una qualche decisione al riguardo, non essendo neppure ravvisabile una parte vittoriosa ed una parte soccombente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

 http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17857.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: