Corte di Cassazione (19682/2017) - Desistenza o rinuncia dell'unico creditore istante successive alla dichiarazione di fallimento e revoca della sentenza di fallimento.

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Data di riferimento: 
07/08/2017

Cassazione civile, sez. VI, 07 Agosto 2017, n. 19682. Pres. Massimo Dogliotti - Rel. Marco Marulli.

Dichiarazione di fallimento – Opposizione – Desistenza o rinuncia successive alla dichiarazione di fallimento – Revoca della sentenza di fallimento – Esclusione

La desistenza o rinuncia dell'unico creditore istante rilasciata in data successiva alla dichiarazione di fallimento non è idonea a determinare l'accoglimento del reclamo e, conseguentemente, la revoca della sentenza di fallimento. (Francesco Gabassi - riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17958.pdf 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: