Tribunale di Milano – Concordato in continuità: necessità che l’indicazione dell’utilità che il proponente deve assicurare risulti vincolante. Momento cui deve farsi riferimento per valutare il rispetto dell’ordine delle prelazioni.

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Data di riferimento: 
08/11/2016

Tribunale di  Milano, Sez. Fallimentare, 08 novembre 2016 – Pres. Rel. Alida Paluchowski, Giudici Francesca Mammone e Federico Rolfi.

Concordato in continuità – Proponente – Indicazione dell’utilità assicurata ai creditori – Carattere vincolante – Professionista designato – Espressione di un giudizio attendibile – Flussi assicurati -  Disponibilità di dati certi - Presupposto necessario.

Concordato in continuità - Rispetto dell’ordine delle prelazioni – Valutazione o meno della lesione -  Dimensione applicativa – Presentazione della domanda – Momento cui fare  necessario riferimento.

In ipotesi di concordato in continuità, l’utilità specificatamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente deve assicurare a ciascun creditore ex art. 161, secondo comma, lettera e) L.F. si ritiene debba considerarsi vincolante, per consentire al professionista designato ai sensi del terzo comma dell’art. 186 bis di poter effettivamente esprimere un chiaro ed attendibile giudizio di strumentalità della prosecuzione dell’attività di impresa rispetto al miglior soddisfacimento dei creditori come richiesto dall’art. 186 bis, secondo comma, lettera b) L.F.; giudizio che non può che essere formulato tramite comparazione dei flussi assicurati nell’ambito della prosecuzione dell’attività e del piano industriale esposto con quelli che potrebbero essere generati dalla liquidazione dei beni che non vengono ceduti in quanto utilizzabili nell’ambito della procedura concorsuale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La regola generale dell’art. 160, secondo comma, L.F. del rispetto dell’ordine delle prelazioni, che in caso di concordato liquidatorio risulta indefettibile salvo l’apporto di nuova finanza da parte di terzi, che può essere utilizzata anche in apparente violazione di tale ordine in quanto non promanante dal patrimonio del debitore e non vincolata a garantirne le obbligazioni, deve ritenersi, nel caso del concordato in continuità, come operativamente limitata, nel tempo, alla presentazione della domanda di concordato e nella “dimensione applicativa” al patrimonio dell’impresa concordataria esistente  a tale data, il solo valutabile ai fini della capienza in sede di redazione del piano ed il solo passibile di azioni esecutive o di collocazione sul mercato, al cui prevedibile risultato si dovrebbe comparare l’offerta formulata dalla società per valutare se essa leda o meno l’ordine dei privilegi. Ciò anche in quanto, ai sensi del disposto dell’ art. 186 bis, secondo comma lettera c) L.F., il pagamento dei creditori privilegiati deve avvenire al più tardi entro un anno dall’omologazione, onde il momento di riferimento delle valutazioni non può che coincidere con quello di presentazione della domanda di concordato, non potendosi stabile il patrimonio che residuerà al termine del più lungo periodo di durata del piano. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16170.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: