Corte d’Appello di Catania – Concordato preventivo di società consortile: carenze informative costituenti atti in frode ai creditori. Inutilizzabilità del fondo rischi previsto in proposta per coprire l’aumento del passivo.

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Data di riferimento: 
24/10/2017

Corte d’Appello di Catania, Sez. I civ., 24 ottobre 2016 – Pres. R. Cordio, Cons. Est. A. Caruso, Cons. V. Milone.

Concordato preventivo - Società consortile a responsabilità limitata in liquidazione  - Carenze informative – Incidenza sull’attivo e su passivo -  Carattere decettivo - Atti di frode - Revoca dell’ammissione.

Concordato preventivo – Mancata denuncia di crediti – Comportamento doloso – Incidenza sull’ammontare del passivo - Copertura mediante ricorso al fondo rischi – Utilizzo non consentito – Revoca dell’ammissione.

Costituiscono atti di frode che legittimano ex art. 173 L.F. la revoca dell’ammissione di una Società consortile a responsabilità limitata in liquidazione alla procedura concordataria le carenze informative che connotano la proposta, sia sotto il profilo dell’attivo dissimulato, in ragione dell’omesso doloso ribaltamento sui soci, in dispregio di quanto previsto dallo statuto e dal regolamento societario, dei costi di funzionamento, sia sotto il profilo del passivo, a motivo della mancata dolosa enunciazione di debiti di rilevante entità; carenze informative, che, sia se singolarmente esaminate sia, soprattutto, se complessivamente valutate presentano carattere ampiamente decettivo per la loro idoneità a pregiudicare il consenso informato dei creditori che dovrebbero essere chiamati a votare previa compiuta informazione sia circa la realizzabilità di ulteriore attivo (a cui aderendo alla proposta sostanzialmente rinuncerebbero) sia circa le effettive percentuali di soddisfacimento (su cui la presenza di ulteriori creditori concorsuali necessariamente inciderebbe). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La mancata denuncia da parte dell’impresa in concordato di crediti vantati  [nello specifico, da  suoi fornitori] che incida sull’ammontare del passivo, sanzionabile come atto in frode con la revoca dell’ammissione laddove costituisca fatto dolosamente alla stessa impresa addebitabile, non può essere coperta attingendo ai fondi rischi  previsti in proposta in modo da eliminare ogni possibile concreta incidenza di tale comportamento sulla percentuale di soddisfacimento promessa ai creditori, stante che il fondo rischi, sia specifico che generico, è deputato non certo a coprire debiti già esistenti e viepiù occultati, bensì a far fronte a situazioni successive, eventuali o impreviste ed imprevedibili, che potrebbero presentarsi nel corso dell’esecuzione del concordato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

 http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16184.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: