Tribunale di Milano – Concordato preventivo: ammissibilità dell’iniziativa giudiziaria del socio volta al controllo delle iscrizioni poste in bilancio.
Tribunale di Milano 28 luglio 2016 – Pres. Elena Riva Crugnola, Est. Marianna Galioto.
Concordato preventivo – Redazione dei bilanci societari – Controllo giudiziario della loro correttezza - Interesse del socio – Legittimazione all’azione.
Stante che il concordato preventivo, a differenza del fallimento, non comporta la dissoluzione dell’ente, posto che il presupposto oggettivo del concordato è dato dal mero stato di crisi, e non anche dall’irreversibile stato d’insolvenza e stante che il concordato non provoca lo spossessamento dell’ente con la conseguenza che, trovandosi ancora in bonis, lo stesso è tenuto alla redazione dei bilanci, diviene rilevante per il socio di una società ammessa a quella procedura, tanto da implicare il suo interesse ad agire, sottoporre, in vista della prosecuzione dell’attività, a controllo giudiziario le iscrizioni delle poste di bilancio che non ritenga corrette, in modo da verificare che non comportino soluzioni di continuità nella rappresentazione a soci e terzi della situazione economico-patrimoniale, senza che tale iniziativa possa essergli preclusa in quanto assorbita o sostituita dal controllo già operato dal collegio sindacale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)