Tribunale di Milano – Concordato preventivo: ammissibilità dell’iniziativa giudiziaria del socio volta al controllo delle iscrizioni poste in bilancio.

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Data di riferimento: 
28/07/2016

Tribunale di  Milano 28 luglio 2016 – Pres. Elena Riva Crugnola, Est. Marianna Galioto.

Concordato preventivo – Redazione dei bilanci societari – Controllo giudiziario della loro correttezza -  Interesse del socio – Legittimazione all’azione.

Stante che il concordato preventivo, a differenza del fallimento, non comporta la dissoluzione dell’ente, posto che il presupposto oggettivo del concordato è dato dal mero stato di crisi, e non anche dall’irreversibile stato d’insolvenza e stante che il concordato non provoca lo spossessamento dell’ente con la conseguenza che, trovandosi ancora in bonis,  lo stesso è tenuto alla redazione dei bilanci, diviene rilevante per il socio di una società ammessa a quella procedura, tanto da implicare il suo interesse ad agire, sottoporre, in vista della prosecuzione dell’attività, a controllo giudiziario le iscrizioni delle poste di bilancio che non ritenga corrette, in modo da verificare che non comportino soluzioni di continuità nella rappresentazione a soci e terzi della situazione economico-patrimoniale, senza che tale iniziativa possa essergli preclusa in quanto assorbita o sostituita dal controllo già operato dal collegio sindacale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17109.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: