Corte di Cassazione (21454/2016) – Domanda di risarcimento del danno da circolazione dei veicoli ed eccezione di prescrizione sollevata dalla società di assicurazione in l.c.a.: possibilità per l’impresa designata ex art. 20 l. 900/96 di avvalersene.
Corte di Cassazione, Sez. III civ., 25 ottobre 2016 n. 21454 – Pres. Giacomo Travaglino, Rel. Antonietta Scrima.
Circolazione dei veicoli a motore e dei natanti - Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile – Risarcimento del danno - Diritto controverso - Società assicuratrice – Sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa - Impresa designata dal Fondo di garanzia - Successione "ope legis“ a titolo particolare – Possibilità di avvalersi della prescrizione già eccepita dalla dante causa - Riconoscimento.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la successione "ope legis“ dell'impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada alla società assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa determina una successione a titolo particolare nel diritto controverso, ex art. 111, comma 3, c.p.c., per effetto della quale l'impresa designata può avvalersi anche dell'eccezione di prescrizione già proposta dalla società assicuratrice. (Massima ufficiale) [nello specifico la Corte di Cassazione ha, a motivo dell’intervenuta successione a titolo particolare nel diritto controverso, cassato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello, che aveva erroneamente ritenuto gravasse sulla impresa designata dal Fondo di garanzia (ex art. 20 dell’abrogata legge 990 del 1996 all’epoca dei fatti vigente ratione temporis) l’obbligo risarcitorio dei danni sopportati dall’appellante, per essersi la stessa, in sede di intervento nel corso dell’istruttoria del processo di secondo grado intentato oltre che nei suoi confronti anche nei confronti del soggetto responsabile del danno e della compagnia assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa, limitata, ex art. 25 della legge 990/1996, a far propri i motivi proposti dalla sua dante causa, ed in particolare l’eccezione di prescrizione da questa già sollevata nel giudizio di primo grado nel corso del quale l’assicurazione designata non era comparsa, senza proporre un proprio personale appello incidentale]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)