Corte di Cassazione (9061/2017) – Verifica del tribunale circa la fattibilità di un piano di concordato in continuità. Riscontro negativo e dichiarazione di fallimento su iniziativa del P.M.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
07/04/2017

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 aprile 2017 n. 9061 – Pres. Antonio Didone, Rel. Francesco Terrusi.

Concordato con continuità aziendale –– Tribunale – Fattibilità “concreta” della proposta –Valutazione di inettitudine e dannosità del piano – Conseguenze - Giudizio di inammissibilità - Provvedimento di revoca.

Concordato con continuità aziendale – Modificazioni “sostanziali” del piano – Tribunale – Riscontro delle stesse - Idonea nuova attestazione – Presupposto necessario.

Concordato preventivo – Pendenza – Istanza di fallimento del P.M. e dei creditori - Dichiarazione di inammissibilità della proposta – Revoca dell’ammissione alla procedura – Mancata approvazione da parte dei creditori - Rigetto dell’omologazione – Fondamenti necessari della pronuncia richiesta.

Domanda di concordato preventivo – Decisione - Esito negativo – Fase di impugnazione – Dichiarazione di fallimento – Ammissibilità - Rapporto di pregiudizialità tra le procedure - Esclusione.

In sede di riscontro da parte del tribunale della fattibilità “concreta“ di un piano di concordato con continuità aziendale al fine di decidere della sua ammissibilità, una carenza di contenuti incidente sul businnes plan, unita a scelte gestorie in linea con quelle che hanno già portato la società proponente al dissesto, a deficitarie indicazioni di bilancio e ad insufficienza dei valori stimati di produzione, può giustificare una valutazione di intrinseca inettitudine dello stesso a raggiungere gli obiettivi prefissati, se non anche, ex art. 186 bis, ultimo comma, L.F., di manifesta dannosità per i creditori, tale da giustificare, qualora la procedura abbia già avuto inizio, un provvedimento di revoca ai sensi dell’art. 173 L.F., (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il giudice fallimentare non è tenuto a considerare modificazioni della proposta e del piano che non siano accompagnate da idonea attestazione ai sensi dell’art. 161, terzo comma, L.F., salvo che si tratti di modifiche “non sostanziali”, apprezzamento che è riservato al giudice di merito ed è, pertanto, completamente estraneo al giudizio di legittimità. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In pendenza di un procedimento di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, in continuità o meno, il fallimento dell’imprenditore, su richiesta del pubblico ministero [come nel caso di specie] o su istanza del creditore, può sempre essere dichiarato, purché ricorrano gli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 L.F.: e cioè, rispettivamente, quando la domanda di concordato sia dichiarata inammissibile, quando sia stata revocata l’ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all’esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Stante l’inesistenza di un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le procedure, la dichiarazione di fallimento non è esclusa durante le eventuali fasi di impugnazione dell’esito negativo del concordato preventivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17273.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: