Corte di Cassazione (12925/2017) – Riproponibilità di una istanza di fallimento da parte del medesimo creditore. Audizione, in sede di giudizio ex art. 18 L.F., del curatore seppur contumace.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 maggio 2017 n. 12925 - Pres. Aniello Nappi, Rel. Mauro Di Marzio.
Istanza di fallimento – Rigetto del ricorso – Motivi della decisione – Ragioni meramente processuali – Riproposizione della domanda – Ammissibilità.
Istanza di fallimento – Rigetto del ricorso – Motivi della decisione – Ragioni di merito – Riproponibilità della domanda – Valutazione in concreto – Necessità.
Sentenza dichiarativa di fallimento – Reclamo - Effetto devolutivo pieno - Nuove allegazioni e nuovi mezzi di prova – Acquisizione consentita.
Ove il rigetto del ricorso o la revoca del fallimento siano stati determinati da ragioni meramente processuali (come nel caso di rinuncia del creditore ovvero del P.M.) non si determina alcuna preclusione alla presentazione di una nuova istanza [cfr. Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 giugno 2014 n. 13909 in questa rivista https://www.unijuris.it/node/2395)
Il provvedimento di rigetto dell’istanza di fallimento per ragioni di merito non è sempre inidoneo al acquistare efficacia di giudicato, stante che il giudicato opera per sua natura rebus sic stantibus, ragion per cui la riproponibilità della domanda di fallimento, già respinta con provvedimento formalmente divenuto inoppugnabile, va valutata in concreto, tenendo conto delle ragioni del rigetto [nello specifico, la Corte ha ritenuto che la riproposizione della domanda di fallimento da parte dello stesso creditore risultava consentita, stante che il credito dell’istante risultava da ultimo accertato in forza di un decreto ingiuntivo confermato a cognizione piena con sentenza, e non più, come in precedenza, di un decreto ingiuntivo sottoposto ad opposizione e, quindi, in forza di una cognizione, all’epoca, solo sommaria]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 18 L.F. è caratterizzato, per la sua specialità, da un effetto devolutivo pieno. Ne consegue l’inapplicabilità dei limiti previsti dagli artt. 342 e 345 c.p.c. in tema di nuove allegazioni e di nuovi mezzi di prova, onde è consentito alla Corte d’Appello di procedere [come nello specifico accaduto, senza incorrere in alcuna ipotesi di nullità], conformemente al disposto dell’art. 117 c.p.c., all’interrogatorio libero del curatore benché contumace. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)