Corte di Cassazione (11618/2017) – Fallimento del contribuente e crediti tributari anteriori o contestuali: necessità che l’atto impositivo sia notificato anche al fallito cui deve essere garantito il diritto alla difesa.
Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 11 maggio 2017 n. 11618 – Pres. Domenico Chindemi, Rel. Anna Maria Fasano.
Accertamento dei redditi in forma societaria – Fallimento - Crediti tributari anteriori o contestuali – Notifica anche al contribuente dell’atto impositivo – Necessità - Diritto alla tutela giurisdizionale.
In tema di accertamento dei redditi in forma societaria, alla luce dell'interpretazione sistematica del combinato disposto dell'art. 43 L.F. e dell’art. 16 del D.P.R. n. 636 del 1972, relativo alla proposizione del ricorso alla commissione tributaria e conformemente ai principi, costituzionalmente garantiti (art. 24 Cost.), del diritto alla tutela giurisdizionale ed alla difesa, si deve ritenere che l’accertamento tributario, se inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d'imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore, in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare o, comunque, della loro idoneità ad incidere sulla gestione dei beni e delle attività acquisiti al fallimento, ma anche al contribuente, il quale, restando esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio, conseguenti alla definitività dell'atto impositivo, è eccezionalmente abilitato ad impugnarlo, nell'inerzia degli organi fallimentari (ravvisabile, ad esempio, nell'omesso esercizio da parte del curatore, del diritto alla tutela giurisdizionale nei confronti dell'atto impositivo) non potendo attribuirsi carattere assoluto alla perdita della capacità processuale conseguente alla dichiarazione di fallimento, che può essere eccepita esclusivamente dal curatore, nell'interesse della massa dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)