Corte di Cassazione (8632/2017) – Concordato preventivo e reclamo avverso il provvedimento di omologazione che si discosti dalla proposta formulata dal debitore.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 aprile 2017 n. 8632 – Pres. Antonio Didone, Rel. Massimo Ferro.
Concordato preventivo – Decreto di omologazione – Assenza di opposizioni – Modifica sostanziale del contenuto della proposta – Reclamo avanti alla corte d’appello - Ammissibilità
Concordato preventivo – Regolarità della procedura ed esito della votazione – Verifica positiva del tribunale - Assenza di opposizioni – Omologazione – Decreto decisorio e definitivo - Ricorso immediato per cassazione – Proponibilità.
Il decreto di omologazione del concordato preventivo può essere impugnato ex art. 183 L.F. con reclamo alla corte d’appello, non solo laddove l’omologazione sia stata respinta o laddove, nel corso del giudizio, siano state proposte opposizioni che, prima della omologazione da parte del tribunale, non siano state revocate, ma anche nell’ipotesi in cui, pur non essendo state proposte opposizioni, il provvedimento di omologazione si discosti dalla proposta formulata dal debitore e approvata dai creditori, per avere il tribunale, in quella sede, introdotto d’imperio delle clausole aggiuntive di natura sostanziale che riconfigurino lo stesso progetto di concordato e comportino nuovi obblighi non previsti a carico del proponente e che, pertanto, non possano considerarsi mere formule organizzative per un più ordinato svolgimento della fase esecutiva. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
Se nel corso del giudizio di omologazione della proposta concordataria non sono state proposte opposizioni ed il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l’esito della votazione, omologhi il concordato, si deve ritenere ammissibile che, avverso tale decisione, sia proposto ricorso immediato per cassazione ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., in quanto il decreto del tribunale risulta dotato dei caratteri della decisorietà e della definitività e risulta, pertanto, obbligatorio per i creditori rispetto ai quali determina una riduzione delle rispettive posizioni creditorie [cfr. Corte di Cassazione, Sez. I, 18 gennaio 2013 n. 1237, in questa rivista https://www.unijuris.it/node/1735]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)