Tribunale di Milano – Concordato con riserva: istanza di proroga del termine stabilito per la predisposizione della proposta e del piano e di autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione.

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Data di riferimento: 
23/03/2017

Tribunale di Milano, Sez. Fallimentare, 23 marzo 2017 – Pres. Amina Simonetti, Rel. Filippo D’Aquino, Giud. Francesca Mammone.

Concordato con riserva – Deposito della proposta e del piano – Termine originariamente previsto – Istanza di proroga – Accoglimento -  Sussistenza di  giustificati motivi – Necessità.

Concordato con riserva - Deposito del ricorso - Compimento di atti di straordinaria amministrazione  -  Istanza di autorizzazione – Accoglimento - Urgenza e convenienza – Presupposti richiesti.

In ipotesi di concordato con riserva, costituiscono giustificati motivi, ai sensi dell’art. 161, decimo comma, L.F. per concedere al proponente la proroga del termine originariamente previsto per il deposito della proposta e del piano l’essere l’approntamento di questi in fase avanzata di redazione, ed, altresì, l’essere in corso trattative con gli istituti di credito al fine di verificare la possibilità di sottoscrivere, in alternativa alla proposizione della domanda di concordato, un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F.,  nonché la necessità di terminare la perizia di stima di numerosi immobili da parte del professionista incaricato e di consentire all’attestatore di concludere le proprie valutazioni e predisporre la relativa attestazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)  

La richiesta di autorizzazione al compimento, prima dell’ammissione ex art. 161, settimo comma, L.F., da parte del debitore che abbia depositato una domanda di concordato con riserva, di atti di straordinaria amministrazione, per trovare accoglimento deve risultare urgente ed essere conforme e propedeutica alla proposta concordataria (o all’accordo di ristrutturazione) in fase di predisposizione. Ciò che è dirimente per ritenere autorizzabile in termini d’urgenza e convenienza un atto negoziale è l’utilità dell’atto che si andrebbe a stipulare e la natura profittevole per la massa dei creditori [nello specifico il tribunale ha ritenuto non essere tale l’alienazione definitiva ad un particolare acquirente, con il quale anteriormente all’ammissione alla procedura concordataria si era stipulato un preliminare in tal senso, di un determinato immobile a un prezzo prestabilito, in quanto l’esperimento della procedura competitiva, espressamente prevista dal disposto dell’ultimo comma dell’art. 163 bis L.F. con riferimento in particolare agli atti da autorizzarsi ai sensi dell’art. 161, settimo comma, L.F., avrebbe potuto risultare astrattamente più conveniente, in quanto avrebbe potuto far conseguire all’imprenditore un valore ottimale, anche tenuto conto del costo derivante per la massa dall’onere contrattuale conseguente alla perdurante responsabilità assunta dal debitore nei confronti dell’originario promissario acquirente]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17033.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: