Tribunale di Catania – Concordato e atti in frode: mancato ribaltamento dei costi sui soci di una SCARL.
Tribunale di Catania, 19 maggio 2016 – Pres. Puglisi, Rel. Renda.
Concordato preventivo – Atti di frode – Revoca dell’ammissione al concordato
Concordato preventivo - Mancata contabilizzazione di un credito - Revoca dell’ammissione al concordato.
Il Commissario giudiziale, nell’accertare gli atti di frode come previsto dall’art. 173 l.f., deve tener conto di tutti gli atti o fatti volti ad occultare le situazioni di fatto che risultino idonee ad influire sul giudizio dei creditori. Tra questi vanno ricompresi anche i fatti che in sede di proposta di concordato non siano stati adeguatamente e compiutamente esposti e che di conseguenza vengano rilevati nella loro completezza dal commissario giudiziario. (Eleonora Toso – Riproduzione riservata)
In caso di presenza di previsione statutaria per cui si stabilisca l’obbligo di versare contributi in denaro ex art. 2615 ter c.c. da parte dei soci in ragione della causa mutualistica, al fine di coprire le perdite o di ripianare i costi di gestione, il mancato ribaltamento ai soci dei costi di gestione della società e la conseguente mancata contabilizzazione del credito, nei confronti dei soci, della società, da questi derivante, costituisce un’omissione di esposizione dei fatti e una conseguente sottrazione di attivo che costituisce una delle condotte ex art. 173 l.f. causa di revoca del concordato. (Eleonora Toso - Riproduzione riservata)