Tribunale di Arezzo – Esaurimento della fase giudiziale e di quella di esecuzione e chiusura del procedimento di concordato preventivo: effetto esdebitatorio e iscrizione nel Registro delle imprese.
Tribunale di Arezzo 28 settembre 2016 – Pres. Clelia Galantino, Rel. Antonio Picardi, Giud. Paolo Masetti.
Concordato preventivo – Chiusura della fase giudiziaria - Omologazione – Chiusura della fase di esecuzione - Ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti – Conclusione del procedimento - Adempimento - Chiusura del procedimento unitariamente inteso – Effetto esdebitatorio - Iscrizione nel Registro delle imprese.
L’art. 181 L.F. nello stabilire che “la procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell’art. 180 L.F.” non può che fare riferimento alla sola fase giudiziale, intesa come il complesso delle attività processuali da compiersi tra il decreto di ammissione ed il provvedimento che omologa la proposta approvata dai creditori, in quanto il procedimento di concordato preventivo unitariamente inteso, che comprende anche la fase di esecuzione, rappresentata dall’insieme degli atti negoziali o dei procedimenti liquidatori finalizzati, secondo il contenuto del piano, alla ristrutturazione dei debiti ed alla soddisfazione dei crediti, non può dirsi concluso fino a quando non sarà stato esattamente adempiuto da parte del proponente. Pertanto, alcun effetto esdebitatorio può attribuirsi al decreto ex art. 180 L.F. in mancanza della puntuale esecuzione degli impegni concordatari, né, in analogia a quanto disposto dall’art. 136, quarto comma, L.F. con riferimento alla completa esecuzione del concordato fallimentare, stante l’evidente identità di ratio, l’iscrizione nel Registro delle imprese della avvenuta chiusura del procedimento di concordato preventivo può aver luogo per effetto della sola definitiva omologa dello stesso. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)