Corte di Cassazione (6521/2017) – Diritto del lavoratore licenziato dal curatore senza la concessione del periodo di preavviso alla relativa indennità.

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Data di riferimento: 
14/03/2017

Corte di Cassazione, Sez. I pen., 14 marzo 2017 n.6521 – Pres. Rosa Maria Di Virgilio, Rel. Antonio Genovese.

Fallimento - Rapporto di lavoro subordinato – Scioglimento per decisione del curatore – Mancata concessione del periodo di preavviso – Indennità sostitutiva –  Alternativa al trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria – Insinuazione al passivo per il pagamento – Diritto da riconoscersi al dipendente.

Stante che il rapporto di lavoro subordinato non si scioglie automaticamente in caso di fallimento di una società, anche se la relativa attività d’impresa risulti cessata, deve essere riconosciuto al lavoratore, qualora venga licenziato dal curatore senza la concessione del periodo di preavviso, il diritto  di insinuarsi al passivo per ottenere la relativa indennità sostitutiva, quale alternativa del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria qualora non corrispostagli. (Ferrini Pierluigi – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%206521.2017.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: