Corte di Cassazione (15467/2017) – Fallimento: riesame da parte del giudice del reclamo della non ammissione del debitore a concordato preventivo in ragione del compimento, non autorizzato, di atti di straordinaria amministrazione.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 giugno 2017 n. 15467 - Pres. Rel. Aniello Nappi.
Dichiarazione di fallimento – Precedente non ammissione al concordato - Reclamo – Debitore - Deduzione di fatti non allegati primo grado - Giudice – Poteri officiosi – Riesame di tutte le questioni – Ammissibilità.
Concordato preventivo – Debitore – Compimento di atti non autorizzati – Inquadramento quali atti di straordinaria amministrazione – Idoneità ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore - Valutazione rimessa al giudice del merito.
Piano concordatario - Sindacato del giudice – Fattibilità giuridica ed economica – Limiti e contenuto della verifica – Causa concreta del concordato – Attitudine o meno alla realizzazione.
Ove il debitore abbia impugnato la dichiarazione di fallimento, censurando innanzitutto la decisione del tribunale di non ammetterlo al concordato, il giudice del reclamo, adito ai sensi degli artt. 18 e 162 L.F., è tenuto a riesaminare, anche avvalendosi dei poteri officiosi previsti dall’art. 18, decimo comma, L.F., tutte le questioni concernenti detta ammissibilità, pur attinenti a fatti non allegati da alcuno nel corso del procedimento innanzi al giudice di primo grado, né da quest’ultimo rilevati d’ufficio, ed invece dedotti per la prima volta nel giudizio di reclamo ad opera del curatore del fallimento o delle altre parti ivi costituite [cfr. Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22/06/2016 n. 12964 in questa rivista https://www.unijuris.it/node/2936]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In tema di concordato preventivo, la valutazione in ordine al carattere di ordinaria o straordinaria amministrazione dell’atto posto in essere dal debitore senza autorizzazione del giudice delegato deve essere compiuta dal giudice di merito tenendo conto che il carattere di atto di straordinaria amministrazione dipende dalla sua idoneità ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori, in quanto ne determina la riduzione, ovvero la grava di vincoli e di pesi cui non corrisponde l’acquisizione di utilità prevalenti su questi ultimi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il sindacato del giudice sulla fattibilità del piano concordatario presentato dal debitore al fine di stabilirne l’ammissibilità, consiste nella verifica diretta sia della sua fattibilità giuridica, intesa come non incompatibilità con norme inderogabili, sia della sua fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del piano medesimo, dovendosi in tal caso, verificare unicamente la sussistenza o meno di un’assoluta e manifesta non attitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato [cfr. Corte di Cassazione 06/11/2013 n. 249720 in questa rivista https://www.unijuris.it/node/2339]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2015467.2017.pdf