Corte di Cassazione (15469/2017) – Plurime istanze di fallimento di persona giuridica: sufficienza della regolare notifica, anche via PEC, di un solo ricorso. Modalità di accertamento dello stato di insolvenza.

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Data di riferimento: 
22/06/2017

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 giugno 2017 n. 15469 - Pres. Antonio Didione, Rel. Rosa Maria Di Virgilio.

Dichiarazione di fallimento - Pluralità di ricorsi – Notifica singola – Sufficienza – Lesione del diritto di difesa - Esclusione.

Fallimento – Persona giuridica - Istanza di fallimento – Notifica via PEC ex art. 15 L.F. – Ammissibilità – Contrasto con l’art. 145 c.p.c. – Insussistenza -  Necessaria celerità della procedura.

Istanza di fallimento – Credito risultante da precedente pronuncia - Debitore – Contestazione – Sussistenza dello stato di insolvenza – Giudice – Accertamento – Riconoscimento del credito – Motivazione della decisione -  Mero richiamo alla precedente pronuncia – Validità.

Istanza di fallimento – Imprenditore - Stato di insolvenza – Sussistenza - Accertamento da parte del giudice – Attivo superiore al passivo – Irrilevanza - Fallibilità – Incapacità dell’assolvimento delle obbligazioni – Criterio decisivo.

Stante che, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, la regolare notifica di un ricorso nelle forme previste dall’art. 15 L.F. rende non necessaria la notifica di altri successivi ricorsi, non lede il diritto di difesa la circostanza che il fallimento venga dichiarato su istanza di un creditore diverso rispetto a quello da cui proviene la notifica del ricorso, a meno che il debitore non deduca di non essere stato in grado di allegare tempestivamente circostanze idonee a paralizzare l’istanza ulteriore e diversa rispetto a quella che gli era stata tempestivamente notificata [cfr. Corte di Cassazione, Sez. I, 06/11/2013 n. 24968 in questa rivista https://www.unijuris.it/node/2125]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

E’ manifestamente infondata la questione di costituzionalità, a motivo del suo contrasto con il disposto dell’art. 145 c.p.c., dell’art. 15, terzo comma, L.F., stante la diversità delle fattispecie a confronto ed in particolare in considerazione delle esigenze di celerità e speditezza proprie del procedimento concorsuale, caratterizzato da speciali e complessi interessi, anche di natura pubblica, tali da giustificare che la notifica del ricorso ad una persona giuridica possa aver luogo tramite posta elettronica certificata [cfr. Corte di Cassazione, Sez. I, 20/12/2016 n. 26333 in questa rivista https://www.unijuris.it/node/3186]. (Pierluigi Ferrini .- Riproduzione riservata)

Ai fini della sussistenza dello stato d’insolvenza, il giudice della fase prefallimentare, a fronte della ragionevole contestazione del credito vantato dal ricorrente, deve procedere all’accertamento, sia pur incidentale, dello stesso, salvo che la sua esistenza risulti già accertata con una pronuncia giudiziale a cognizione piena, potendo, in tal caso, onde adempiere al suo dovere di motivazione, limitarsi ad un mero rinvio ad essa, con l’obbligo invece, ove rilevi significative anomalie, tali da giustificare il dubbio della correttezza della conclusione ivi raggiunta, di dare specificatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad allontanarsi dalla precedente decisione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Lo stato di insolvenza richiesto dall’art. 5 L.F. ai fini della pronuncia dichiarativa di fallimento dell’imprenditore non è escluso dalla circostanza che l’attivo superi il passivo e che non esistono conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili, dal momento che ciò che, a tal fine, rileva è la sussistenza di uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all’impresa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2015469.2017.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: