Corte di Cassazione (13529/2017) – Idoneità della notifica da parte del cancelliere della sentenza che decide il reclamo avverso la sentenza di fallimento a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in Cassazione.
Cassazione civile, sez. I, 30 Maggio 2017, n. 13529. Pres. Aniello Nappi – Rel. Genovese.
Sentenza che decide il reclamo avverso la sentenza di fallimento – Notifica a mezzo p.e.c. effettuata dal cancelliere – Decorrenza del termine breve per l'impugnazione in Cassazione.
La notifica del testo integrale della sentenza che rigetta il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell'art. 18, comma 13, l. fall., dal cancelliere mediante posta elettronica certificata ex art. 16, comma 4, d.l. n. 179 del 2012, conv. con l. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in Cassazione ex art. 18, comma 14, l. fall., non ostandovi l'art. 133, comma 2, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. nella l. n. 114 del 2014. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)