Consiglio di Stato – Concordato con continuità: possibilità per l’impresa, laddove autorizzata dal tribunale, di partecipare a gare pubbliche sin dal momento del deposito della domanda di ammissione.
Consiglio di Stato, Sez. V, 16 agosto 2016 n. 3639.
Concordato con continuità aziendale – Art. 186 bis L.F. – Modifica ex D.L. 145/2003 - Impresa ricorrente – Deposito della domanda di ammissione – Possibilità della partecipazione a gare pubbliche – Autorizzazione del tribunale – Presupposto richiesto – Necessità che sia prima intervenuto il decreto di ammissione – Esclusione.
A seguito dell’introduzione, ad opera dell’art. 13, comma 11-bis, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, del quarto comma dell’art 186 bis L.F., si deve ritenere che risulti dal momento del deposito del ricorso consentito ad una impresa che abbia depositato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, laddove venga autorizzata dal tribunale, previo parere del commissario giudiziale se nominato o a prescindere da tale parere qualora tale nomina risulti mancante, di partecipare a gare pubbliche, mentre in precedenza non risultava che ciò fosse alla stessa consentito se non dopo che fosse intervenuto il decreto giudiziale di ammissione a quella procedura. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)