Corte di Cassazione (18090/2016) – Annullamento di un concordato preventivo omologato a motivo della falsa rappresentazione dell’effettiva situazione patrimoniale della società proponente.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 settembre 2016 n. 18090 - Pres. Aniello Nappi, Rel. Rosa Maria Di Virgilio.
Concordato preventivo omologato – Situazione patrimoniale – Falsa rappresentazione - Possibile annullamento - Ipotesi ex art. 138 L.F. – Tassativa limitazione – Esclusione.
L’annullamento del concordato preventivo omologato, ex art. 186 L.F., nel testo novellato dal D. Lgs. 169/2007, è un rimedio concesso ai creditori nei casi in cui la rappresentazione dell’effettiva situazione patrimoniale della società proponente, in base alla quale il concordato è stato approvato dai creditori ed omologato dal tribunale, sia risultata falsa per effetto della dolosa esagerazione del passivo, dell’omessa denuncia di uno o più crediti, ovvero della sottrazione o della dissimulazione di tale orientamento, o di altri atti di frode, idonei ad indurre in errore i creditori sulla fattibilità e sulla convenienza del concordato proposto (Principio di diritto) [nello specifico la Corte di Cassazione ha, in accoglimento del ricorso proposto dal Fallimento, cassato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello che aveva revocato il decreto di annullamento del concordato preventivo proposto da una società, conseguentemente dichiarata fallita, in quanto ha ritenuto che non potesse prestarsi adesione all’esegesi della normativa dell’art. 186 L.F., cui il giudice del reclamo aveva viceversa prestato adesione, che, in considerazione del richiamo operato da quell’articolo alle disposizioni di cui agli artt. 137 e 138 L.F., ritiene che l’annullamento di un concordato preventivo omologato sia possibile solo nelle tassative ipotesi della “dolosa esagerazione del passivo” e della “dolosa sottrazione o dissimulazione rilevante dell’attivo”].