Tribunale di Alessandria – Concordato preventivo: inammissibilità del c.d. “concordato di gruppo”, seppure contempli la possibilità per il tribunale, in sede di omologazione, di separare le posizioni delle singole società.
Tribunale di Alessandria, Sez. civile e fall., 22 marzo 2016 - Pres. Caterina Santinello, Rel. Enrica Bertolotto, Giudice Pierluigi Mela.
Concordato c.d. di gruppo – Società collegate – Presentazioni di piano e proposta unitari - – Possibile confusione delle singole masse attive e passive – Calcolo sfalsato delle maggioranze – Inammissibilità – Necessità della proposizione di singole distinte istanze - Tribunale - Separazione delle posizioni – Previsione ipotizzata nella proposta come possibile – Irrilevanza.
In assenza di una disciplina positiva che si occupi dei regolarne la competenza, le forme del ricorso, la nomina degli organi, nonché la formazione delle classi e delle masse, si deve ritenere non proponibile, innanzi al medesimo tribunale il concordato c.d. di gruppo, ossia il concordato che preveda un piano unitario ed una proposta unitaria rivolta a tutti i creditori delle società che lo compongono, sicché, in base alla disciplina vigente, l’istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo può essere proposta unicamente da ciascuna delle società appartenenti al gruppo davanti al tribunale territorialmente competente per ogni singola procedura, senza possibilità di confusione delle masse attive e passive, in modo tale da poter essere approvata da maggioranze che si riferiscano alle posizioni debitorie di ogni singola impresa. A nulla rileva la circostanza che la proposta abbia rimesso al tribunale il compito di eventualmente procedere alla separazione delle singole posizioni, procedendo a separate distinte omologazioni [nello specifico, il tribunale ha condiviso le considerazioni espresse da alcuni creditori opponenti che avevano sottolineato come la proposta ed il piano, operassero una notevole confusione tra le masse attive delle due società facenti parti del gruppo che li aveva predisposti, con il conseguente calcolo sfalsato delle maggioranze richieste per l’approvazione, ed ha, anche per tale motivo, rigettato l’omologazione del concordato]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/15804.pdf
[cfr. Corte di Cassazione 13/10/2015 n. 20559 in questa rivista https://www.unijuris.it/node/2726]