Tribunale di Roma - Amministrazione straordinaria ed azione ex art. 44 l.f. di inefficacia di pagamento eseguito dalla Banca: legittimazione passiva e problematica del dies a quo.
Tribunale di Roma, 06 Aprile 2017. Est. Daniela Cavaliere.
Amministrazione straordinaria – Azione ex art. 44 l.f. di inefficacia di pagamento eseguito dalla Banca – Legittimazione passiva – Istituto di credito – Azione di inefficacia di pagamento eseguito dalla Banca – Ripetizione indebito verso beneficiario pagamento – Ammissibilità
Amministrazione straordinaria – Azione di inefficacia di pagamento eseguito a mezzo bonifico bancario – Tempo del pagamento – Annotamento contabile dell’accredito - Dies a quo – Emanazione decreto alla procedura – Successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – Irrilevanza
Nell’ipotesi in cui un istituto di credito abbia dato corso ad un ordine di pagamento del fallito in favore di un terzo dopo l’apertura di una procedura concorsuale [nel caso amministrazione straordinaria] , detto versamento risulta privo di titolo e causa ed è inefficace nei confronti dei creditori ai sensi dell’art. 44 l.f. Legittimato passivo è l’istituto di credito che ha dato corso al pagamento, il quale a sua volta può proporre domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)
Per individuare il dies a quo a partire dal quale opera l’inefficacia prevista dall’art. 44 l.f. è necessario stabilire l’anteriorità o la posteriorità dell’accredito rispetto alla procedura di amministrazione straordinaria per gli effetti di cui all’art. 44 l.f.. A tal fine il dies a quo è da individuarsi nella data di emanazione del decreto di ammissione della debitrice [nel caso Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A.) alla procedura di amministrazione straordinaria da rapportarsi alla cosiddetta "data contabile" e cioè quella in cui è avvenuta l'annotazione dell'accredito sul conto. Non assume rilevanza la data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)