Tribunale di Trento - Omologazione di concordato con continuità aziendale, richiesta di iscrizione nel registro imprese della chiusura della procedura e di cancellazione della dicitura “in concordato”.

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Data di riferimento: 
13/04/2017

Tribunale di Trento, 13 Aprile 2017. Est. Monica Attanasio.

Concordato con continuità aziendale – Omologazione – Chiusura della procedura – Richiesta di iscrizione nel registro delle imprese – Modifica della visura CCIAA  - Inammissibilità.

Concordato con continuità aziendale – Omologazione – Modifica della visura CCIAA - Cancellazione della menzione di esistenza di procedura in corso – Ammissibilità.

La domanda al Conservatore del Registro delle Imprese di iscrivere la chiusura della procedura di concordato e di cancellare la dicitura “in concordato” non può essere accolta in quanto da un lato l’iscrizione della “chiusura della procedura” non solo non è prevista, e si presenta inoltre inammissibile in assenza di un atto da iscrivere, ma appare superflua, dal momento che nel registro è già iscritto il decreto di omologa che assicura la conoscenza dell’intervenuta chiusura della procedura di concordato, dall’altro la cancellazione di un’iscrizione dal registro delle imprese è prevista soltanto ove essa fosse avvenuta in difetto delle condizioni richieste per legge (art. 2191 c.c.) né il sistema delle iscrizioni nel registro delle imprese conosce la cancellazione dell’iscrizione quale conseguenza dell’assenso espresso dalle parti, oppure dell’esaurimento della funzione dell’iscrizione.  (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).

L’indicazione della pendenza della procedura nel frontespizio della visura camerale, appare impropria, laddove la procedura si sia conclusa col decreto di omologa ex art. 181 l.f.. Non si tratta, però, di un’iscrizione che possa o debba cancellarsi ai sensi dell’art. 2191 c.c., o da contrastare con un’iscrizione di segno contrario: l’iscrizione della domanda di concordato e del decreto di ammissione alla procedura è stata, infatti, perfettamente legittima, e quella destinata a superarla è rappresentata, come detto, dal decreto di omologa. Si tratta semmai, di una semplice presentazione o composizione grafica della visura camerale, che il Conservatore potrà e dovrà provvedere a modificare, in quanto suscettibile di ingenerare l’erroneo convincimento della persistenza della pendenza della procedura. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17140.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: