Corte d'Appello di Firenze – Proposta di concordato preventivo e permanere del rischio d’impresa: presupposto necessario per la qualificare di concordato “in continuità”. Iter logico seguito dall’attestatore.
Corte d'Appello di Firenze, Sez. I civ, 05 aprile 2017 - Pres. Andrea Ricucci, Cons. Rel. Domenico Paparo, Cons. Edoardo Monti.
Concordato preventivo - Contratto d’affitto d’azienda – Sussistenza - Qualificazione del piano – Inquadramento come concordato con continuità – Prosecuzione dell’attività aziendale - Permanere del rischio d’impresa – Presupposti necessari.
Concordato preventivo – Attestatore – Perizie di stima allegate al ricorso – Utilizzo consentito – Precisazione del processo logico seguito – Condizione richiesta.
Non può qualificarsi come “in continuità” un concordato preventivo per il solo fatto che sia in corso un contratto di affitto d’azienda e ciò in quanto si può parlare di continuità solo in quanto, a motivo della prosecuzione dell’attività aziendale, permanga il rischio d’impresa (ricadente, in definitiva, sui creditori) e non nel diverso caso dell’affitto d’azienda in cui si tratta della riscossione di un canone stabilito e, pertanto, certo nel suo ammontare [nello specifico, la Corte ha ritenuto che, a motivo della sussistenza di un contratto d’affitto d’azienda in corso, non doveva considerarsi “in continuità”, con conseguente necessità, pena l’inammissibilità della proposta, del rispetto delle previsioni di cui all’art. 186 bis L.F., anziché come “liquidatorio”, o tutt’al più come “misto”, un concordato preventivo che prevedesse la dismissione del patrimonio immobiliare, costituito, in particolare, da due edifici adibiti ad albergo-ristorante, e la contestuale cessione di arredi, impianti ed avviamento, e ciò in quanto non risultava condivisibile l’argomentazione del Tribunale, secondo la quale l’ipotizzata separata cessione degli immobili e dell’insieme dei beni strumentali realizzava in realtà un trasferimento d’azienda, verosimilmente a favore dell’attuale e preesistente affittuario, in quanto solo un soggetto che avesse interesse a conseguire la continuità aziendale, poteva acquistare immobili e beni organizzati per un’attività aziendale]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Non costituisce di per sé motivo sufficiente per escludere che si possa comunque desumere l’iter logico seguito dall’attestatore, il fatto che questi abbia indicato, quanto alle stime degli immobili e dei mobili, i valori riportati nelle perizie allegate al ricorso per l’ammissione al concordato preventivo, in quanto costituisce dato di comune esperienza l’osservazione secondo la quale un tecnico in materia contabile, com’è di solito l’attestatore, non può avere specifiche competenze anche per la stima di beni, in particolare immobili. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Corte%20App.Firenze%2005.04.2017.pdf