Tribunale di Padova – Concordato preventivo in continuità diretta: ammissibilità della previsione dell’alienazione del capannone aziendale e della moratoria oltre l’anno del pagamento dei creditori privilegiati.
Tribunale di Padova, Sez. I civ. e fall., 03 maggio 2017 - Pres. M.A. Maiolino, Giud. Rel. C. Zambotto, Giud. M. Elburgo.
Concordato preventivo – Inquadramento come in continuità diretta - Previsioni - Alienazione del capannone aziendale – Pagamento dei creditori privilegiati – Moratoria ultrannuale – Ammissibilità.
Risulta inquadrabile nell’ipotesi tipica di continuità di cui all’art. 186 bis L.F. la proposta di concordato che preveda la prosecuzione diretta dell’attività da parte del proponente, seppure contempli la cessione, trascorso un lasso di tempo di circa tre anni, del capannone di proprietà ove viene svolta tale attività in quanto sovradimensionato rispetto alle esigenze della ricorrente e, pertanto, non più essenziale all’esercizio dell’impresa e preveda, altresì, la moratoria oltre l’anno del pagamento di alcuni creditori privilegiati con corresponsione, però, degli interessi legali. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Padova%203%20maggio%202017_0.pdf
[cfr. Corte di Cassazione 9 maggio 2014 n. 10112 in questa rivista https://www.unijuris.it/node/2317 e Corte di Cassazione 31 ottobre 2016 n. 22045 in questa rivista https://www.unijuris.it/node/3067 ]