Tribunale di Trento – Omologazione del concordato e riacquisto da parte del debitore della piena capacità d’agire.

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Data di riferimento: 
30/01/2017

 Tribunale di Trento, Sez. Fallimentare, 30 gennaio 2017 - Giud. Deleg. Monica Attanasio.

Concordato con continuità –– Imprenditore – Contratti pubblici – Prosecuzione o partecipazione a gare di affidamento - Autorizzazione del G.D. – Pendenza della procedura - Presupposto necessario – Omologazione - Chiusura della procedura – Debitore – Riacquisto della piena capacità d’ agire – Istanza di autorizzazione – Non luogo a provvedere.

Si deve ritenere acclarato, visto l’approdo cui la dottrina e la giurisprudenza di legittimità sono da tempo pervenute, che il regime di spossessamento attenuato dell’imprenditore, soggetto “durante la procedura di concordato” ex art. 167 L.F. alla vigilanza del commissario giudiziale ed all’autorizzazione del giudice delegato ai fini del compimento degli atti di straordinaria amministrazione, si esaurisca con il decreto di omologa, che, ai sensi dell’art. 181 L.F., chiude quella procedura facendo riacquistare al debitore la piena capacità d’agire, al più discutendosi se tale effetto si produca in virtù della semplice pronuncia di quel decreto ovvero con il suo passaggio in giudicato [nello specifico, il Giudice Delegato ha dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza, presentata da un impresa in concordato con continuità, volta ad ottenere, ad omologazione avvenuta, l’autorizzazione da parte dello stesso giudice alla prosecuzione di contratti pubblici od alla partecipazione a gare pubbliche]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17365.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: